Semplificazione della certificazione fiscale per i corrispettivi conseguiti dalle Agenzie di Viaggi dall’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.
Informiamo i nostri Associati che, a seguito delle numerose richieste, pervenute nel corso degli ultimi anni da parte dei Soci, specializzati nell’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi simili, che hanno riscontrato notevoli difficoltà nell’adempiere agli obblighi di fatturazione dei relativi corrispettivi, è stata finalmente accolta la richiesta – più volte reiterata – dalla FIAVET, con l’ausilio di CONFCOMMERCIO, di semplificare la certificazione fiscale degli importi incassati dai clienti finali.
E’ stato infatti inserito dalla Legge di conversione del 26 aprile 2012, n. 44 – pubblicata in G.U. il 28 aprile 2012, n. 99, supplemento ordinario – il comma 13-ter all’art. 2, del Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti sulle semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, entrato in vigore il 29 aprile scorso. La disposizione aggiunge al comma 1, dell’art. 22, del DPR n. 633/72, il punto “6-bis) per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalla agenzie di viaggi e turismo”.
Come è noto, le Agenzie di Viaggi organizzatrici di pacchetti turistici, venduti ad un prezzo forfetario, applicano il regime speciale IVA, disciplinato ai sensi dall’art. 74-ter, del DPR n. 633/72 e dal Regolamento applicativo contenuto nel Decreto ministeriale n. 340/1999. Per tali operazioni le Agenzie di Viaggi devono emettere una fattura 74-ter, senza separata indicazione dell’imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l’inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo.
Un settore di attività che si è andato nel tempo consolidando e sviluppando da parte delle Agenzie di Viaggi consiste nell’organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, attuata con la vendita al pubblico di più servizi ad un prezzo forfetario, quali ad esempio il trasporto con il bus, l’assistenza di una guida e l’ingresso a un sito archeologico.
Già a suo tempo, la Circolare del Ministero delle Finanze del 24 dicembre 1997, n. 328/E, nonostante rilevasse l’inapplicabilità del regime speciale IVA ai sevizi resi di durata inferiore a quella minima di 24 ore (che era prevista dall’art. 2 del Decreto legislativo n. 111/1995) se non comprendenti almeno un pernottamento, tuttavia, aveva avuto cura di assimilare, ai soli fini dell’applicazione del regime speciale IVA di cui all’art. 74-ter, del DPR n. 633/72, le escursioni, visite a città, ed eventi similari (che nella prassi si esauriscono nell’arco della stessa giornata) ai pacchetti turistici cosiddetti “classici”. In ausilio di siffatta interpretazione, è intervenuta la recente eliminazione, nel testo dell’art. 34 del nuovo Codice del turismo, della durata minima di 24 ore, quale ulteriore requisito per la definizione di pacchetto turistico.
Chiarito dunque l’ambito oggettivo di applicazione della normativa speciale IVA, in tutti questi anni le Imprese si sono trovate ad affrontare però un problema di carattere amministrativo: infatti, per i corrispettivi riguardanti le escursioni, l’Agenzia di Viaggi organizzatrice, in base all’art. 4, del DM n. 340/1999, era pertanto tenuta, fino al 28 aprile scorso, all’emissione di una fattura 74-ter al cliente finale, senza separata indicazione dell’imposta, non oltre il momento del pagamento integrale del corrispettivo o dell’inizio del viaggio o del soggiorno, se antecedente.
Si tratta sovente di clienti, persone fisiche, che si presentano direttamente sul luogo di partenza delle escursioni e che pagano il corrispettivo del servizio contestualmente al momento dell’inizio della prestazione, oppure, se il cliente usufruisce anche di altri servizi, successivamente al momento del pagamento complessivo di tutti i servizi ricevuti. Va da sé quindi che è operativamente difficoltoso il prescritto rilascio della fattura intestata ai clienti stessi non oltre la data di effettuazione del servizio.
La soluzione a tale criticità è stata appena trovata dalla citata Legge di conversione del Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali, in modo da consentire l’emissione di una ricevuta fiscale al cliente finale. La disposizione in commento infatti aggiunge il punto 6-bis, all’art. 22, del DPR n. 633/72 che elenca le tipologie di prestazioni che devono essere certificate con ricevuta / scontrino fiscale, salvo fattura se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. A titolo esemplificativo in tale elencazione figurano le prestazioni alberghiere, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi e le prestazioni di trasporto di persone. In tale modo si è operata anche una assimilazione in ordine alla certificazione fiscale con altre Categorie di Operatori del Turismo.
La fattura andrà invece obbligatoriamente rilasciata solo se richiesta dal cliente, in base alle disposizioni del DM n. 340/1999 che consente di emetterla, nelle ipotesi di vendita tramite intermediario, entro un lasso di tempo più ampio dalla effettuazione della prestazione e che ben potrebbe essere domiciliata presso la struttura ricettiva in cui eventualmente soggiorna il cliente.
Pierluigi Fiorentino
(Responsabile servizi fiscali)
Cordiali saluti.
Fiavet Lazio
La Segreteria
Prot.156/12– News 72 – dal sito: www.fiavet.lazio.it