Il Parere dell’Esperto
Avv. Alessio Costantini – Consulente giuridico Fiavet Lazio
17.07.2002
Oggetto: revisione del prezzo del pacchetto turistico ai sensi dell’art. 11 – D. Lgs. 111/1995.-
Numerosi associati hanno chiesto alla FIAVET di conoscere se il consumatore abbia diritto, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 111/1995, ad ottenere dal tour operator la revisione del prezzo del pacchetto turistico qualora la variazione dei tassi di cambio sia favorevole al consumatore stesso.
La FIAVET ha interpellato in proposito il proprio consulente legale, ricevendo un parere che si allega alla presente.
In base alle risultanze di detto parere, si ritiene che:
1. allorquando la possibilità di una revisione del prezzo del pacchetto turistico sia stata prevista nel contratto e/o nelle condizioni generali, il consumatore abbia diritto alla revisione quando la variazione dei tassi di cambio sia a lui favorevole;
2. in considerazione di quanto esposto al punto 1, allorquando il tour operator, come a volte accade, pratichi il cd. “prezzo bloccato” (e rinunci dunque nel contratto e/o nelle condizioni generali alla revisione del prezzo), il consumatore non abbia diritto alla revisione del prezzo;
3. il tour operator non è obbligato a modificare i propri listini a seguito delle variazioni del tasso di cambio. Oggetto della revisione, infatti, può essere il solo prezzo indicato nel contratto;
4. ovviamente la revisione dovrà essere effettuata attenendosi alle oscillazioni verificatesi rispetto al tasso di cambio indicato dal tour operator quale parametro di riferimento nel proprio catalogo e – ove specificato – nella percentuale del prezzo del pacchetto indicata nel catalogo medesimo.
QUADRO NORMATIVO
L’art. 11 del Decreto così recita:
“1. La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalla parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può, in ogni caso, essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza”.
Deve ritenersi che tale disposizione, nonché quella di cui all’art. 4, comma 4 lett. a) della Direttiva di cui costituisce attuazione, abbia, quale norma successiva, implicitamente abrogato il disposto dell’art. 11 della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) ratificata con Legge 1084/1977 a mente del quale “l’organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione che questa possibilità sia stata prevista nel documento di viaggio”. Detta disposizione è chiaramente favorevole all’organizzatore di viaggi, giacché disciplinava esclusivamente l’ipotesi dell’aumento del prezzo (e non anche della riduzione), senza peraltro vincolare l’organizzatore stesso all’indicazione delle modalità di calcolo o del tasso di cambio applicato.
E’ noto come il legislatore italiano non abbia disposto l’abrogazione della Legge di ratifica della CCV e come detta Convenzione, per dottrina prevalente, debba ritenersi tuttora in vigore, ma solo quale fonte regolatrice dei rapporti e delle situazioni giuridiche non disciplinati dal Decreto e dalla Direttiva (essendo l’ambito di applicazione della CCV, della Direttiva e del Decreto non perfettamente coincidenti), e nella misura in cui è espressamente richiamata dall’art. 24 lett. a) della Legge 22/2/1994 n. 16 che, nel dettare al Governo i criteri di delega per l’attuazione della Direttiva, stabilisce che “l’offerta del servizio tutto compreso ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084”.
Tuttavia, come detto, deve ritenersi che l’art. 11 del Decreto – e l’art. 4, comma 4 lett. a) della Direttiva di cui costituisce attuazione – abbia implicitamente abrogato il disposto di cui all’art. 11 della CCV. Trattasi, infatti, di norma successiva che disciplina esattamente la medesima fattispecie (la revisione del prezzo di vendita di pacchetto turistico).
PARERE
Quanto alla richiesta interpretazione dell’art. 11 del Decreto, rispetto al quale non si rinvengono precedenti giurisprudenziali, una precisazione preliminare si impone. Il primo comma dell’articolo stabilisce che la revisione del prezzo sia ammessa “solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto”. Le condizioni generali di contratto predisposte dalle Associazioni di Categoria stabiliscono all’art. 6 la possibilità di una revisione del prezzo (senza peraltro escludere che detta revisione possa avvenire anche in diminuzione).
Tuttavia, risulta che alcuni operatori pratichino il cd. “prezzo bloccato”, rinunciando nelle condizioni di contratto alla facoltà di richiedere la revisione del prezzo: in tali casi, deve ritenersi che il consumatore non abbia diritto di richiedere la revisione del prezzo non essendo tale ipotesi “prevista nel contratto” (come richiesto dall’art. 11).
Una seconda precisazione. Il primo comma stabilisce la possibilità di revisione del “prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti”. Da ciò dovrebbe evincersi che l’organizzatore non è tenuto, prima della stipula del contratto, a modificare i prezzi indicati nel catalogo o nel listino a seguito delle variazioni dei fattori di costo o del tasso di cambio applicato intervenute successivamente alla stampa di detta documentazione. Oggetto della revisione, infatti, potrà essere il solo prezzo indicato nel contratto.
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Venendo al merito del quesito, occorre evidenziare, anzitutto, che il primo comma dell’art. 11 stabilisce l’ammissibilità di una revisione “tout court” del prezzo di vendita – senza limitarla alle sole revisioni in aumento o alle sole revisioni in diminuzione – e prevede, come detto, che vengano definite in contratto le modalità di calcolo e che la modifica sia possibile solo in virtù del variare di specifici fattori di costo (carburante, trasporto …) e del tasso di cambio applicato.
Già il dato testuale indurrebbe ad affermare il diritto del consumatore ad una revisione del prezzo a lui favorevole.
E’ vero che i successivi tre commi disciplinano la sola revisione “al rialzo”: ma ciò fanno al solo scopo di contenere il diritto dell’organizzatore o del venditore entro ambiti temporali e quantitativi e disciplinare le conseguenze dell’eventuale aumento superiore al 10%.
Anzi, proprio la circostanza che al primo comma non si faccia riferimento alla revisione al rialzo, e che tale riferimento compaia invece nei tre commi successivi, dovrebbe indurre a ritenere che, come detto, con il primo comma si sia inteso riconoscere l’ammissibilità della revisione sia al rialzo sia al ribasso.
Un’ulteriore considerazione avvalora la tesi che riconosce al consumatore il diritto alla revisione del prezzo.
Il 14° Considerando della Direttiva così statuisce: “Considerando che il prezzo stabilito del contratto non deve, in linea di massima, poter essere rivisto, a meno che il contratto non preveda espressamente la possibilità di una revisione sia al rialzo che al ribasso …”
A sua volta, l’art. 4, comma 4, lett. a) della Direttiva stabilisce quanto segue:
“I prezzi stabiliti dal contratto non possono essere modificati, a meno che il contratto non ne preveda espressamente la possibilità, in aumento o in diminuzione, ed indichi le precise modalità di calcolo …”.
Tali disposizioni avvalorano sia la tesi per la quale oggetto della revisione possa essere il solo prezzo “stabilito dal contratto” (e non anche il prezzo indicato dall’organizzatore nel catalogo o nel listino); sia la tesi per la quale la revisione del prezzo debba essere consentita – ove prevista in contratto – in caso sia di rialzo sia di diminuzione.
Al riguardo, è bene richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia per la quale nell’applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla Direttiva, il giudice nazionale chiamato ad interpretarlo deve farlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della Direttiva per conseguire il risultato da questa perseguito e conformarsi pertanto all’art. 189 – ora art. 249 – terzo comma del Trattato CE (v., in particolare, sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punti 6 e 8, e 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punti 20 e 26).
E, dunque, il giudice italiano chiamato ad interpretare l’art. 11 del Decreto dovrebbe non solo attenersi al dato testuale dell’articolo medesimo (il che già sarebbe sufficiente, a nostro parere, per ammettere la possibilità di una revisione in diminuzione), ma anche, in applicazione del principio citato, rifarsi alla lettera della Direttiva ed allo scopo della stessa (chiaramente finalizzata ad offrire all’acquirente del pacchetto turistico significative forme di protezione e tutela).
E’ bene precisare, per completezza, che le limitazioni imposte dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 11 del Decreto si applicano alle sole revisioni al rialzo. Pertanto, l’acquirente potrà chiedere la revisione anche nei venti giorni antecedenti la partenza ed anche ove detta revisione superi il 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sin qui detto, deve concludersi che, qualora il contratto di acquisto del pacchetto turistico preveda la possibilità di revisione del prezzo di vendita, il consumatore abbia diritto ad ottenere dall’organizzatore, ai sensi dell’art. 11 del Decreto, la revisione medesima ove la variazione dei fattori di costo o del tasso di cambio applicato sia a lui favorevole.
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si inviano cordiali saluti
Avv. Alessio Costantini
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