Con la legge di bilancio 2018, approvata il 23 dicembre 2017, vengono introdotte molte misure in materia di occupazione, welfare, previdenza e assistenza. Di seguito alcuni dei principali provvedimenti:
1- SGRAVI ASSUNZIONI GIOVANI (commi 100-108)
A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai datori di lavoro del settore privato è riconosciuto un esonero triennale pari al 50% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di 3.000 euro su base annua per le nuove assunzioni con contratti a tutele crescenti di giovani. La misura è strutturale.
Possono beneficiare del bonus solo i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Sono esclusi i lavoratori domestici.
In particolare l’esonero spetta:
Attenzione: Il bonus è riconosciuto anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, con decorrenza dello sgravio dal 1/1/2018 e durata triennale a partire dalla stessa data. Inoltre, se il lavoratore assunto, utilizzando lo sgravio contributivo, cambia lavoro, l’agevolazione viene riconosciuta al nuovo datore di lavoro, per il periodo residuo, indipendentemente dall’età anagrafica alla data della nuova assunzione. |
In sintesi:
NUOVI SGRAVI ASSUNZIONI 2018 DATORI DI LAVORO PRIVATI |
||
misura e durata incentivo |
requisito soggettivo |
requisito oggettivo |
50% per 3 anni massimo 3000 euro annui |
lavoratori che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato
anche per lavoratori al termine del periodo di apprendistato entro i 30 anni di età (n.106) |
|
100% per 3 anni |
|
|
100% per 3 anni |
|
|
2. INCREMENTO SOGLIE REDDITUALI DEL BONUS DI “80 EURO” (comma 132)
Le soglie reddituali per l’accesso al cd. bonus 80 euro (art.13 c.1.bis TUIR), vengono innalzate come segue:
< >con le modifiche in esame il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro (a fronte della vigente soglia di 24.000 euro); il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).
SOGLIE DI REDDITO PER PERCEZIONE BONUS RENZI |
||
2015-2017 | Soglia minima 24.000 euro | Soglia massima 26.000 euro |
Dal 2018 | Soglia minima 24.600 euro | Soglia massima 26.600 euro |
3. AUMENTO TICKET DATORE DI LAVORO PER LICENZIAMENTO (comma 137)
A decorrere dal 1º gennaio 2018, per ciascun licenziamento collettivo, il datore di lavoro è tenuto alla contribuzione introdotta dalla legge n. 92- 2012 per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, pagando l’aliquota percentuale innalzata all’82%. Fanno eccezione dei licenziamenti collettivi a seguito di procedure instaurate entro ottobre 2017, ai sensi dell’art. 4 della l. 223/1991.
4. ADEGUAMENTO REQUISITI PENSIONISTICI- INCREMENTO SPERANZA DI VITA (commi 146-154)
Dal 2019 si conferma il previsto incremento di cinque mesi sia dell’età anagrafica che dei requisiti contributivi per la pensione anticipata, che sale quindi a 67 anni per tutti i lavoratori. Dall’incremento sono esclusi i dipendenti che svolgono lavori usuranti.
A partire dal 2021:
Soggetti esclusi: si prevede l’esclusione dall’adeguamento a 67 anni dell’età per la pensione, di specifiche categorie di lavoratori e in particolare:
Attenzione: L’esclusione non si applica:
|
5. AMPLIAMENTO ESODO ANTICIPATO – “ISOPENSIONE” (comma 160)
Viene modificata la disciplina dell’esodo anticipato (cd. Isopensione L. 92/2012) che diventa fruibile in aziende interessate da eccedenze di personale, per i lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7, invece che 4, anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, limitatamente al triennio 2018-2020.
6. APE E PENSIONAMENTO LAVORATORI PRECOCI (commi da 162 a 167)
Per quanto concerne l’istituto sperimentale dell’APE volontaria, viene disposta la proroga di un anno cioè dal 31 dicembre 2018, termine attualmente previsto, al 31 dicembre 2019.
7. STABILIZZAZIONE “RITA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (comma 168)
La “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), oggi prevista in via sperimentale per il 2017-2018, diventa strutturale.
La RITA è una prestazione effettuata dai fondi di previdenza integrativa, che a differenza dell’ordinaria erogazione di una rendita vitalizia, può essere richiesta in caso di cessazione dell’attività lavorativa da parte dei lavoratori che maturano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi.
Con la nuova legge di bilancio 2018, si riconosce la possibilità di accedere anche in caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi per i lavoratori che maturano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi.
8. POTENZIAMENTO DEL CONTRASTO ALLA POVERTÀ (REI) (commi da 190 a 197; da 199 a 200)
L’art. 1, commi da 190 a 197 e da 199 a 200, della Legge di Bilancio 2018 estende la platea dei beneficiari e incrementa per le famiglie numerose l’importo del Reddito di inclusione – ReI, la misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, recentemente introdotta dal D.Lgs. 147/2017. Dal 1° luglio 2018, sono resi meno stringenti i requisiti necessari in sede di prima applicazione (1 gennaio 2018). In particolare:
REI – REDDITO DI INCLUSIONE – 2018 |
||
periodo | requisiti | misura e durata |
dal 1.1.2018 | economici (contestualmente presenti):
un requisito familiare tra i seguenti:
|
Per 18 mesi; |
dal 1.7.2018 | economici: come sopra familiari: nessuno |
incremento del 10% per famiglie da 5 componenti in su. |
9. DIVIETO DI LICENZIAMENTO DOPO DENUNCIA DI MOLESTIE (comma 218)
L’art. 1, comma 218, della Legge di Bilancio 2018 inserisce nel Codice delle pari opportunità disposizioni a garanzia dei soggetti che denunciano molestie, anche sessuali, sul luogo di lavoro, fatti salvi i casi di accertata diffamazione da parte del denunciante. Pone poi a carico del datore di lavoro l’obbligo di garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, e di porre in essere, con il coinvolgimento dei sindacati, iniziative volte a prevenire le molestie sessuali. Infine, sollecita tutti i soggetti coinvolti, tra cui anche i lavoratori e le lavoratrici, a garantire un ambiente di lavoro rispettoso della dignità umana.
10. PROROGA E RIDETERMINAZIONE ASSEGNO DI NATALITÀ (BONUS BEBE’) (commi 248 249)
L’art. 1, commi 248 e 249, della Legge di Bilancio 2018 dispongono la proroga dell’assegno di natalità (cd. bonus bebè) per il 2018 già previsto a legislazione vigente fino al 2020, riducendone la durata fino al compimento del 1° anno d’età (invece che fino a tre anni).
Cordiali saluti.
Fiavet Lazio
La Segreteria
Prot. 13/18 – News 13