LA NUOVA DEFINIZIONE DI PACCHETTO TURISTICO ED IMPLICAZIONI FISCALI

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Come noto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 62[1] è entrato in vigore dal 1° luglio 2018 ed ha sostituito e modificato il Codice del Turismo[2] introducendo, tra le altre novità, una nuova definizione di “pacchetto turistico”.
Con la presente si segnala che la normativa fiscale è rimasta invariata, conservando la definizione di pacchetto turistico contenuta nell’articolo 1, comma 1, del D.M. 340/1999 (regolamento applicativo del regime speciale IVA).
L’introduzione del Decreto di recepimento della Direttiva UE, quindi, non modifica le modalità di applicazione del regime speciale IVA, che rimangono le medesime sino ad ora applicate.

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Il regime speciale per le Agenzie Viaggi
La normativa fiscale prevede che alle Agenzie di Viaggio e Turismo si applichi un regime speciale IVA (comunemente definito “regime del margine” o “regime IVA 74ter”) per le seguenti tipologie di operazioni:

  • Organizzazione di pacchetti turistici (articolo 74-ter, comma 1, DPR 633/1972),
  • Vendita in nome e per conto proprio di pacchetti turistici organizzati da altri soggetti o prestazioni dei mandatari senza rappresentanza (articolo 74-ter, comma 5, DPR 633/1972),
  • Vendita di servizi singoli preacquisiti (articolo 74-ter, comma 5-bis, DPR 633/1972).

In merito all’ultimo punto (vendita di servizi singoli preacquisti) si rimanda alla nostra Circolare n° 6/2018.
In merito ai primi due punti (organizzazione o vendita di pacchetti turistici): come sopra specificato la normativa fiscale non ha subito modifiche a seguito del Decreto di recepimento della Direttiva UE 2015/2302 e per la corretta applicazione del regime speciale IVA ai pacchetti turistici sarà necessario seguire la nota definizione contenuta nel DM 340/1999 e riproposta nello schema sottostante.
Di seguito quindi si propone una tavola di raffronto tra la definizione fiscale e la nuova definizione contenuta nel Codice del Turismo:

Normativa Fiscale (D.M. 340/1999) Codice del Turismo (D. Lgs. 79/2011)
Si intende per pacchetto turistico la combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, purché la durata sia superiore alle 24 ore ovvero si estenda per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a)    Trasporto
b)    Alloggio
c)    Servizi turistici non accessori al trasporto e all’alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.
 “Servizio Turistico”:
1)    il trasporto di passeggeri;
2)    l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3)    il noleggio di auto, di altri veicoli a motore […] o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A
4)    qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo.
“Pacchetto”: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (n.d.r.: come sopra definiti) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1)    tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2)    tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui e’ concluso il primo contratto a uno o piu’ professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al piu’ tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
Non e’ un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui […] ai numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o piu’ dei servizi turistici di cui […] al numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, ne’ rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio turistico.
 

Come appare evidente la nuova definizione di pacchetto turistico contenuta nel novellato Codice del Turismo dal 1° luglio 2018 risulta molto più complessa ed articolata rispetto a quella in vigore precedentemente.
Inoltre nel Codice del Turismo vengono previste ulteriori disapplicazioni del Codice stesso per:

  • pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
  • pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle Associazioni non più di due volte all’anno;
  • pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale.

La definizione fiscale rimane invece invariata comportando una sorta di “doppio binario” nel trattamento dei prodotti turistici commercializzati: alcune Agenzie Viaggi si troveranno nella condizione di considerare “pacchetti turistici” ai fini fiscali alcune combinazioni di servizi turistici che invece non sono tali ai fini del codice del turismo, e viceversa.
Ribadiamo che la definizione fiscale di pacchetto turistico, contenuta nell’articolo 1, comma 1, del D.M. 340/1999, con conseguente obbligo di applicazione del regime speciale IVA, rimane la seguente:

Pacchetto Turistico ai fini fiscali (Applicazione REGIME SPECIALE IVA 74ter) Ø  Almeno 2 elementi tra:
–       trasporto
–       alloggio
–       servizi non accessori
Ø  Durata superiore alle 24h o almeno un pernottamento

A tal proposito è necessario riepilogare il succedersi delle norme nel corso degli anni:

  • l’articolo 74ter DPR 633/1972 (legge IVA) fa esplicito riferimento al Decreto Legislativo 111 del 17/03/1995, fonte normativa richiamata anche dall’articolo 1 del D.M. 340/1999,
  • tale Decreto Legislativo era stato approvato in attuazione della Direttiva 90/314/CEE (abrogata da parte della più recente direttiva 2015/2302 oggetto del presente articolo),
  • il suddetto Decreto Legislativo 111/1995 era stato successivamente abrogato dal Decreto Legislativo 206/2005 (Codice del Consumo),
  • infine, il suddetto Decreto Legislativo 206/2005 (Codice del Consumo) è stato sostituito per la parte relativa al turismo (negli articoli dal n. 82 al n.100) dal Decreto Legislativo 79/2011, cioè il Codice del Turismo attualmente in vigore
  • Il Codice del Turismo attualmente in vigore risulta novellato, negli articoli dal 32 al 50, dal Decreto Legislativo 62/2018 di recepimento della Direttiva UE 2015/2302.

A seguito degli avvicendamenti normativi di cui sopra, alcuni tra gli operatori amministrativi e fiscali ritenevano che la definizione di “pacchetto turistico” da applicare ai fini fiscali fosse di fatto quella contenuta nell’art. 34 del Decreto Legislativo 79/2011 (Codice del Turismo), definizione che, prima del 1° luglio 2018, differiva da quella fiscale contenuta nel D.M. 340/1999 soltanto per la previsione circa la durata del pacchetto turistico (presenza di un pernottamento o durata di 24ore): durata che viene esplicitamente richiesta nella normativa fiscale ma non veniva richiesta dal Codice del Turismo prima del 1° luglio 2018.
E’ opportuno segnalare, in ogni caso, che l’Agenzia delle Entrate, nelle sue attività di verifica e negli atti emessi a seguito degli accertamenti fiscali, ha sempre richiesto, per l’esatta definizione di pacchetto turistico, la presenza del requisito delle 24ore di durata o del pernottamento, facendo quindi esclusivo riferimento alla definizione di pacchetto turistico contenuta nella normativa fiscale (D.M. 340/1999) senza mai alcun riferimento alla definizione di cui al Codice del Turismo, come tra l’altro esplicitamente indicato nella Circolare del Ministero delle Finanze del 24/12/1997 n. 328/E, capitolo IX.2, ove tra l’altro si estende l’applicazione del regime speciale anche alle organizzazioni di giri turistici (escursioni, visite alle città e simili) anche se realizzati nell’arco della stessa giornata.
Si ritiene, quindi, salvo future modifiche normative, che in ambito fiscale non vi siano conseguenze pratiche a seguito del recepimento della Direttiva UE 2015/2302 e che continui ad applicarsi la definizione di pacchetto turistico di cui alla tabella sopra riportata.

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L’ufficio fiscale FIAVET rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Dott. Giulio Benedetti
Ufficio Fiscale Fiavet
Prot. 86/18 – News 41
[1] recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati ”
[2] In particolare gli articoli 32-50 del D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79