Formazione Obbligatoria per i dipendenti

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Si ricorda a tutte le aziende con dipendenti e collaboratori gli obblighi previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008) in materia di sicurezza a carico dei datori di lavoro:

  • redigere il documento di valutazione dei rischi dell’azienda (DVR) e mantenerlo aggiornato a seguito di modifiche dei locali, cambio attrezzature ed impianti, cambio di lavorazioni che comportino variazioni del rischio;
  • effettuare i corsi di formazione obbligatori per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in materia di sicurezza;
  • nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o nomina dell’eventuale rappresentante territoriale (RTLS);
  • nominare il medico competente su indicazione del Responsabile della Sicurezza;
  • formare i dipendenti in base alle tipologie di rischio presenti in azienda.

Ricordiamo pertanto alle aziende di effettuare verifiche periodiche di regolarità della documentazione con chi vi assiste in materia di sicurezza.

In particolare si specificano di seguito i principali documenti obbligatori in merito alla sicurezza sul lavoro che l’azienda deve implementare:

  • Documento di Valutazione dei Rischi – DVR;
  • Corso primo soccorso;
  • Corso Antincendio;
  • Corso responsabile protezione e prevenzione – RSPP;
  • Formazione obbligatoria a tutti i dipendenti generale e specifica ( 4 ore rischio basso – 8 ore rischio medio – 16 ore rischio alto );
  • Nomina rappresentante dei lavoratori – RLS.

Attenzione: Per quanto riguarda la formazione obbligatoria Vi ricordo che la Fiavet nazionale può erogare tali corsi utilizzando appunto la formazione finanziata e quindi potete richiederli inviando una mail alla segreteria.

Per le nuove aziende che non si sono ancora adeguate ricordiamo che, in caso di verifica, dovranno dimostrare quantomeno di aver sottoscritto gli incarichi per la formazione dei lavoratori e per la redazione del DVR al fine di non incorrere in sanzioni.

Con il Dl 146 del 21/10/2021 il Governo, infatti, ha inteso introdurre norme più stringenti in materia di controlli sulla sicurezza e la salute nei posti di lavoro.

Nello specifico il decreto interviene sul D.lgs 81/2008 (T.U. Sicurezza), potenzia le funzioni dell’Ispettorato in materia di sicurezza sul Lavoro e riforma la disciplina del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Le nuove disposizioni fanno si che gli interventi ispettivi in materia di lavoro non possano più essere considerati di carattere discrezionale ma diventano di doverosa adozione, come ben specificato anche dalla circolare n.3/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Al fine di dare un corretto riferimento all’azienda in fase di mappatura del  rischio,  per poi poter intraprendere tutte le operazioni di adeguamento necessarie, si  riportano di seguito alcune delle principali  violazioni dell’Allegato I che possono porre l’azienda a rischio di sanzione in eventuali verifiche  (circolare INL n-4-2021-DL del 10122021) :

  • mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi e sua esibizione al momento dell’accesso ispettivo. Nel caso in cui il DVR non fosse reperibile o fosse conservato in luogo diverso, per evitare la sanzione lo stesso DVR dovrà avere data certa antecedente l’ispezione;
  • mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
  • mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (RSPP);
  • mancanza della formazione obbligatoria
  •  

Casi previsti dalla normativa che implicano la sospensione dell’attività:

  • nel caso in cui la percentuale di lavoratori irregolari è pari al 10%  dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. La condizione di irregolarità è correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
  • andranno conteggiati nel novero dei lavoratori presenti tutti i soggetti rientranti nell’art. 2 Dlgs 81/2008 quindi anche:
    • , anche impiegati per periodi inferiori alle 10 giornate di lavoro;
    •  cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici;

Per opportuna conoscenza si riportano le sanzioni previste per le singole violazioni:

VIOLAZIONESANZIONE
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi2.500 €
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione2.500 €
Mancata formazione ed addestramento300 € per ciascun lavoratore interessato
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile3.000 €
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)2.500 €

Quanto agli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.

Cordiali saluti.                                                                                                  

Caterina Claudi

Consulente fiscale Fiavet Lazio

Prot. 131/23 – News 105

3 luglio 2023