Il Regolamento sui diritti dei passeggeri che viaggiano in mare o per vie navigabili interne (n. 1177/2010) entrerà in vigore a partire dal 18 dicembre 2012.
Questi i principali obblighi che ricadranno sugli Agenti di Viaggio e sui Tour Operator:
– nessuna discriminazione per quanto riguarda le condizioni di trasporto offerte ai passeggeri;
– nessuna discriminazione e garanzie di assistenza ai passeggeri disabili o con ridotta mobilità fisica;
– riconoscimento dei diritti dei passeggeri in caso di ritardi o cancellazioni;
– obbligo di fornire informazioni minime ai passeggeri;
– gestione dei reclami;
– obblighi generali di applicazione della normativa.
L’ECTAA ha avuto un ruolo decisivo per evitare contraddizioni e sovrapposizioni tra questo Regolamento e la Direttiva “pacchetti”, assicurando che i passeggeri marittimi non ottengano rimborsi o viaggi alternativi in caso di ritardi/cancellazioni e assistenza in caso di ritardi (la quale è già garantita a bordo della nave).
Al fine di chiarificare gli obblighi che il nuovo Regolamento impone ai T.O. e alle ADV interessate, si allega tabella sintetica riepilogativa.
regolamento diritti passeggeri marittimi.doc
Cordiali saluti
Ufficio Legale Fiavet