Il Decreto fiscale (D.L. 146/2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21.10.2021 ed in vigore dal 22/10/2021, ha introdotto importanti novità in materia fiscale e del lavoro. Si articola in 5 titoli in cui vengono inserite disposizioni urgenti in materia fiscale, del lavoro e altre misure urgenti.
Di seguito un quadro di sintesi delle nuove previsioni in ambito fiscale e del lavoro:
Le novità in materia fiscale
Articolo 1 – Rottamazione ter e saldo e stralcio: rimessione nei termini
Riscritto il calendario delle rate sospese relative alla rottamazione ter e al saldo e stralcio.
La norma, infatti, ha previsto una riammissione ai benefici della rottamazione-ter e del saldo stralcio per coloro che non hanno potuto versare le rate 2020.
A tal fine dovranno essere versate entro il prossimo 30 novembre 2021 le rate scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
È possibile beneficiare dei c.d. “5 giorni di tolleranza”, per cui il versamento si considera comunque tempestivo se effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.
Articolo 2 – Estensione dei termini per il pagamento delle cartelle
Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il pagamento viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, termine ordinario.
Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito
Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 01.01.2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.
Articolo 3 comma 1 – Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni
Viene previsto che per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione a seguito dell’emergenza Covid-19 (e, quindi prima del 08.03.2020 o del 21.02.2020, per i contribuenti della c.d. “zona rossa”) l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.
I debitori incorsi, alla data di entrata in vigore del decreto, in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell’art. 68, commi 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 18/2020 è fissato al 31 ottobre 2021.
Per le rateizzazioni concesse dopo il periodo di sospensione anti-Covid e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza è prevista in caso di mancato pagamento di 10 rate.
Articolo 3 comma 2 e 3 – Differimento del termine del 30.09 per il pagamento delle rate sospese
Per i contribuenti con piani di dilazione in essere al 08.03.2020 (ovvero al 21.02.2020, nelle c.d. “zone rosse”), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (08.03.2020 – 31.08.2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021. Il pagamento potrà quindi avvenire entro il prossimo 2 novembre.
Art. 5 comma 7 e ss -Credito d’imposta ricerca e sviluppo: riversamento spontaneo
Il decreto individua anche alcuni correttivi alla disciplina del credito d’imposta Ricerca e sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse alla formula originaria della misura.
Viene, quindi, prevista una specifica procedura di “riversamento spontaneo”, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta ricerca e sviluppo utilizzato fino al 22.10.2021, a favore dei soggetti che hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.
La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30.09.2022; è a tal fine prevista l’emanazione di un apposito provvedimento.
Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022.
L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.
Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione e si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto.
Art. 5 comma 13 – Aiuti di Stato: integrazione delle misure previste
Si applicano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” ai seguenti aiuti:
Art. 5 comma 14 – Visto di conformità esteso ai revisori legali
Viene riconosciuta anche agli iscritti al solo Registro dei revisori legali la possibilità di rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni (ai fini della compensazione dei crediti), nonché il visto di conformità necessario per esercitare l’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura nell’ambito del superbonus.
Le novità in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori
Art. 9 – Indennità di malattia per quarantena e rimborso
Viene rifinanziata l’indennità di malattia per quarantena. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato iscritti alle gestioni dell’INPS, con esclusione dei datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità a carico dell’Istituto. Il rimborso una tantum è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.
Il rimborso erogato dall’INPS è pari a euro 600 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda.
Art. 10 – Proroga Congedi Parentali Covid
Il decreto legge prevede che il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
Il beneficio per i genitori di figli con disabilità viene garantito a prescindere dall’età del figlio, nelle stesse situazioni sopra elencate o nel caso in cui il bambino frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Il lavoratore, se ricorrono le stesse condizioni, potrà convertire i periodi di congedo parentale ordinario fruiti dall’inizio dell’anno scolastico e fino all’entrata in vigore del decreto Fiscale in congedo straordinario.
In ogni caso, per i periodi di astensione verrà riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, che potrà essere fruita sia in forma giornaliera che oraria.
Art. 13 – Cassa integrazione salariale causale Covid
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021:
Art. 15 – Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Con l’art 15 del Decreto viene riscritto l’art. 14 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81. (cd. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) introducendo una stretta sulle sanzioni alle aziende che non rispettano la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
La norma prevede l’esplicita indicazione della duplice finalità del potere di sospensione (“al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare”), ma cambia la struttura dell’esercizio del potere perché l’Ispettorato nazionale del lavoro, al ricorrere dei nuovi presupposti, dovrà adottare il provvedimento di sospensione, senza nessuna discrezionalità (scompare, infatti, dal testo di legge “possono adottare” sostituito dal verbo “adotta”).
Cordiali saluti.
Caterina Claudi
Consulente fiscale Fiavet Lazio
Prot. 217/21 – News 168
25 ottobre 2021