Si informa che è stato pubblicato, in G.U. del 17 agosto 2010, n. 191, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che dispone la proroga al 2 novembre 2010 del termine per la presentazione dei modelli di comunicazione relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a regime fiscale privilegiato (cosiddetti black list).
Lo slittamento del termine per le operazioni effettuate nei mesi di luglio ed agosto 2010, si è reso opportuno in modo da consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo periodo di tempo per l’adempimento al nuovo onere, evitando disagi in corrispondenza delle vacanze estive.
In pratica, entro il prossimo 2 novembre 2010 dovranno essere presentate:
Esclusione territoriale dall’obbligo di comunicazione
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni realizzate dal 1 luglio al 4 agosto 2010 con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati di Cipro, Malta e Corea del Sud.
La norma ha una funzione di coordinamento, alla luce del Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 27 luglio 2010 il quale ha escluso, con efficacia dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto (ovvero il 4 agosto scorso), i predetti Paesi dall’elenco delle black list. Pertanto nessuna indicazione dovrà essere effettuata per operazioni riguardanti tali Stati.
Esclusione dall’obbligo di comunicazione delle operazioni relative a specifici settori di attività
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini IVA (art. 10 del DPR n. 633/1972) sempre che il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del DPR n. 633/1972. Resta fermo l’obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell’ambito di tali attività.
Estensione dell’obbligo di comunicazione per specifici settori di attività
Dal 1° settembre 2010, l’obbligo di comunicazione riguarderà anche le prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata non considerate effettuate in Italia ai fini della territorialità IVA. In pratica, dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate anche le prestazioni di servizi escluse da IVA per mancanza del requisito territoriale.
Cordiali saluti.
La Segreteria
Fiavet Lazio
Prot. 206/10 – News 95 – dal sito www.fiavet.lazio.it