Approfondimento: Ferie non godute e pagamento contributi anno 2022

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24 Maggio 2022

Entro il 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti debbono aver completato l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2020. In caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione) ovvero entro il termine più ampio fissato dalla contrattazione collettiva qualora vi fosse, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute.

Le norme che regolano la fruizione delle ferie sono contenute nell’art. 10 del D.Lgs. 66/2003 (modificato dal D.Lgs. 213/2004), il quale dispone “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”

Dalla lettura della norma si rileva che:

  1. le quattro settimane del periodo annuale di ferie vanno godute, per almeno la metà, nell’anno di maturazione e per il residuo nei successivi 18 mesi dalla maturazione, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva di riferimento;
  2. le mancata fruizione delle ferie annuali, nel limite del periodo minimo legale, pari a quattro settimane, non può essere sostituita dalla relativa indennità (l’indennità sostitutiva delle ferie), se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  3. i contratti collettivi possono prevedere periodi di ferie ulteriori a quello legale. Questi periodi possono essere fruiti, in base a quanto definito dal CCNL, anche successivamente al 18° mese dalla maturazione;
  4. l’indennità sostitutiva può essere riconosciuta in caso di mancata fruizione del periodo di ferie c.d. contrattuale, aggiuntivo della previsione legale ovvero 4 settimane;

Attenzione: Il pagamento delle ferie non godute, ovvero, la cd. indennità sostitutiva, è esclusa per le prime quattro settimane, ossia i primi 28 giorni. Non sono legittimi gli accordi che prevedono il pagamento anche mediante la concessione di un superminimo che abbia anche lo scopo di remunerare le ferie non godute (Cass. 19.12.2013, n. 28428). Il pagamento delle ferie non godute è, invece, ammesso nei seguenti casi:

  1. anche con riferimento alle prime 4 settimane in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno (art. 10, co. 2 D.Lgs. 8.4.2003, n. 66);
  2. per le giornate spettanti al lavoratore che eccedono le prime quattro settimane;
  3. in caso di scadenza del contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno (Min. Lav., circ. 3.3.2005, n. 8); in tal caso, il Ministero del Lavoro ha precisato che non è ammissibile programmare anticipatamente la mancata fruizione delle ferie e prevedere il pagamento mensile di una maggiorazione retributiva (Min. Lav., nota 27.7.2005).

N.B.:  L’indennità sostitutiva per ferie non godute spetta, in caso di decesso del lavoratore, ai suoi eredi anche in assenza di specifica domanda degli interessati (Corte giustizia UE 12.6.2014, n. C-118/13).

Pagamento dei contributi per ferie non godute

In caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione) il datore di lavoro è tenuto a versare all'Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute. Il medesimo obbligo, nei medesimi termini, riguarda anche il periodo di ferie eccedente le 4 settimane minime (Min. Lav., nota 26.10.2006, prot. n. 25/I/0005221).

L’obbligazione contributiva coincide con il mese successivo a quello di scadenza del periodo di fruizione previsto dalla legge (18 mesi) e dai contratti collettivi (luglio, se si applica il limite generale dei 18 mesi). Quindi nel mese di luglio 2022 (contributi da versarsi entro il 20 agosto 2022) si computano le ferie non godute del 2020; per il mese di luglio l'imponibile previdenziale è aumentato di un importo pari a quello delle ferie maturate e non godute.

Successivamente nel mese di effettivo godimento bisognerà procedere al recupero della parte di imponibile e contributi per i quali l'obbligo è già stato assolto, attraverso il flusso Uniemens, valorizzando l’elemento (contenuto nell’elemento) relativo al mese nel quale è stata assolta l’obbligazione contributiva.

Differimento contributivo per ferie collettive

Le aziende che sospendono l’attività per ferie collettive possono presentare all’INPS la richiesta di differimento del termine di pagamento dei contributi dovuti.

Attenzione:  Per “ferie collettive” si intende quel periodo di riposo nel quale l’azienda chiude e quindi  la chiusura aziendale costituita dalle ferie collettive impone a tutti i lavoratori subordinati sotto contratto a prendere le ferie. 

Il datore di lavoro è libero di scegliere il periodo di ferie collettive che possono essere per tutti o per una porzione dei dipendenti quindi le ferie collettive scattano anche quando rimangono pochi lavoratori in servizio, infatti conta che la maggioranza sia assente, per godere del periodo di riposo con retribuzione.

Dopo aver deciso per le ferie collettive, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai dipendenti

La domanda di differimento contributivo per ferie collettive va inoltrata entro il 31 maggio 2022 (Inps messaggio n. 8609 del 18.05.2012).

Il termine di presentazione è ordinatorio, l’INPS ha infatti facoltà di esaminare anche le domande pervenute in ritardo in presenza di situazioni particolari.

L’INPS autorizza un unico differimento anche quando la chiusura interessa più periodi o le ferie vengono fruite a cavallo di 2 mesi.

Normalmente il termine di cui viene richiesto il differimento è quello del 16 agosto relativamente ai contributi di luglio. L’importo dei contributi differito dovrà essere maggiorato degli interessi di dilazione.   Il differimento dei contributi da versare nelle casse dell’INPS entro un termine più ampio non può essere superiore a tre mesi a quello della normale scadenza.

Oltre al versamento dell’F24 il differimento interesserà anche la presentazione dell’Uniemens: nell’elemento dovrà essere indicato il codice D100 nella Causale a Debito e valorizzato l’importo degli interessi nella Somma a Debito.

Ferie collettive casi particolari

Ferie maturate non sufficienti: Nel caso in cui i lavoratori subordinati non abbiano giorni di ferie sufficienti o non aver maturato giorni di ferie sufficienti (ad esempio nuovi assunti) rispetto ai giorni di chiusura dell’azienda vi sono due possibili soluzioni:

  • pagare soltanto i giorni di ferie maturati;
  • retribuire anche i giorni eccedenti, considerandoli come anticipazione delle ferie che il lavoratore maturerà nei mesi seguenti. In detta ipotesi, nella busta paga del lavoratore troveranno spazio le ferie in negativo.

Chiusura coincidente con malattia, maternità e permessi 104: nel caso di ferie collettive potrebbe accadere che i dipendenti siano in malattia o in maternità, o si avvalgano dei cd permessi legge 104; in questi casi:

  • in caso di malattia anteriore o contemporanea al periodo di ferie, in linea generale, la malattia sospende la fruizione delle ferie, sia individuali che collettive. Se la malattia si manifesta prima del periodo di ferie, il lavoratore non comincerà le ferie come i colleghi, ma soltanto dopo l’effettiva guarigione. Se invece la malattia inizia durante il periodo di ferie, quest’ultimo è formalmente interrotto fino al momento del pieno recupero;
  • in caso di malattia dei figli, i genitori lavoratori possono interrompere le ferie (collettive) soltanto se il bambino viene ricoverato in una struttura ospedaliera;
  • in ipotesi di assenza per congedo di maternità, le ferie collettive sono da intendersi come sospese. In pratica, la donna lavoratrice potrà fruirne in futuro, al termine del congedo;
  • per quanto riguarda i permessi legge 104, abbiamo delle assenze dal lavoro che si applicano ai lavoratori disabili e alle persone che li assistono. Ferie collettive e permessi legge 104 non possono sovrapporsi tra loro e non incidono le une sugli altri e viceversa. In particolare, se nell’ambito della chiusura aziendale, un lavoratore subordinato si avvale del permesso 104, non potrà fruire di parte delle ferie. Il datore sarà così tenuto a consentire al suo dipendente di recuperare successivamente i giorni di riposo persi.

Deroghe alla scadenza del 30 Giugno 

  1. Una deroga, al pagamento dei contributi per le ferie non godute, è prevista nel caso in cui il mancato godimento sia imputabile a una prolungata assenza del lavoratore dovuta ad una causa legale di sospensione del rapporto di lavoro (malattia, infortunio, maternità etc.): il termine di 18 mesi si deve intendere sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento (INPS, msg. n. 18850/2006).
  2. Nel caso di sospensione dell'attività lavorativa per l'intervento della Cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria o in deroga), il termine per l'adempimento dell'obbligazione contributiva è da ritenersi sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento, tornando a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'ordinaria attività lavorativa (Min. lav., nota 17.6.2011, n. 19).

Sanzioni

Il mancato riconoscimento del periodo di ferie, nei limiti della previsione legale (4 settimane definite dalla norma), comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, in capo al datore di lavoro, da Euro 100 ad Euro 600. 

Quando la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione è da Euro 400 ad Euro 1.500.

Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa pecuniaria è da Euro 800 ad Euro 4.500 e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Cordiali saluti.

Caterina Claudi

Consulente fiscale Fiavet Lazio

Prot. 110/22 - News 88

24 maggio 2022

L’intervento Del Consigliere Corbari A Lazio TV Del 4/3/2021 Dal Minuto 21:45 Al 33:10
Conferenza Stampa Fiavet Lazio/EBTL 16/02/2021
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