Informiamo gli Associati che, in riferimento all’abolizione del Fondo Nazionale di Garanzia pubblico e all’istituzione di un Fondo di Garanzia Privato a partire dal 1° luglio 2016, l’art 21 delle “Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici” potrà essere sostituito dalla seguente dicitura, omologa a quella che soddisfa l’obbligo informativo inerente la copertura assicurativa R.C. professionale:
“I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito dalla seguente garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o dell’organizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II o III comma dell’art. 50 Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79:…………………………………………………………………………”.
La dicitura dovrà essere completata con l’inserimento degli estremi della polizza assicurativa o della garanzia bancaria ottenuta individualmente, ai sensi del II comma dell’art. 50, ovvero tramite i consorzi o altre forme associative di cui al III comma.
Cordiali saluti.
Fiavet Lazio
La Segreteria
Prot. 125/16 – News 69