Di seguito si riepilogano:
La Legge 232/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21/12/2016 introduce le seguenti importanti previsioni fiscali:
Viene disposta la proroga per le misure di maggiorazione del 40% degli ammortamenti già prevista per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico.
Questo consente di avere maggiori costi deducibili in contabilità, con conseguente risparmio di imposta.
ATTENZIONE: sono esclusi gli acquisti di autovetture se non strumentali all’esercizio dell’attività (autonoleggio, taxi, escursioni tramite automezzi).
Viene introdotta la possibilità di aderire con opzione alla nuova imposta sul reddito d’impresa (IRI) – da calcolare sugli utili non prelevati dal conto corrente bancario – per le attività sotto forma di Impresa Individuale e Società di Persone (SNC e SAS).
Si consiglia di valutare attentamente la possibilità di aderire a questa opzione in quanto:
Novità dal notevole impatto per le agenzie viaggi sotto forma di Impresa Individuale e Società di Persone (SNC e SAS) con volume d’affari inferiore ai 400.000,00 è l’obbligo di adozione del “principio di cassa” che comporta i seguenti obblighi alternativi:
L’obbligo di applicazione della contabilità per cassa è immediato e comporterà maggiori costi gestionali amministrativi: si consiglia pertanto di valutare con il proprio consulente fiscale l’adozione delle opzioni alternative sopra menzionate.
Con l’apertura del periodo di imposta si suggerisce di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per adottare le seguenti opzioni che, se applicate, consentono un significativo risparmio di costi gestionali-amministrativi:
Si ricorda che per le attività di agenzia viaggi il limite di ricavi affinché ditte individuali e società di persone (SNC e SAS) possano adottare la contabilità semplificata è fissato ad euro 400.000,00.
Tale ammontare di ricavi è dato dalla somma dei seguenti ricavi percepiti:
Il superamento della soglia di euro 400.000,00 nel corso del 2016 obbliga all’adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.
Si ricorda che per le attività di agenzia viaggi il limite di ricavi affinché possano essere effettuate liquidazioni IVA trimestrali è fissato ad euro 400.000,00.
L’importo di ciascuna liquidazione trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell’1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l’effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.
La richiesta a rimborso del credito emergente dalla dichiarazione IVA2017 per l’anno 2016 – possibile a partire dal 1° febbraio 2017 – presenta l’importante novità dell’innalzamento del limite (da euro 15.000,00 fino ad euro 30.000,00) di importo da poter chiedere a rimborso senza necessità di presentare apposita garanzia (generalmente polizza fideiussoria).
Per il rimborso di crediti Iva eccedenti l’importo di 30.000 euro il contribuente può evitare di presentare apposita garanzia se:
Si ricorda che il meccanismo di versamento del canone Rai è già dal 2016 quello dell’accorpamento del canone dovuto nelle bollette relative all’energia elettrica; la bolletta presenterà infatti ogni mese una voce per canone Rai pari a 1/12 della cifra annualmente dovuta.
Il canone annuo per il 2017 è fissato in 90 euro (misura ridotta rispetto al 2016 quando il canone dovuto era pari a 100 euro).
Coloro che non possiedono apparecchi televisivi, al fine di evitare l’addebito del canone in bolletta elettrica, possono effettuare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il prossimo 31 gennaio 2017.
Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.it ovvero sul sito della Rai www.canone.rai.it.
L’invio della dichiarazione sostitutiva può avvenire con le seguenti modalità:
Si ricorda che con Circolare INPS 65/2016 sono state chiarite le seguenti novità:
Cordiali saluti.
Fiavet Lazio
Prot. 04/17 – news 2