I mesi di maggio e giugno sono tradizionalmente i più densi di scadenze dal punto di vista fiscale.
L’Amministrazione Finanziaria, con diversi provvedimenti normativi nel corso dell’anno 2017, ha introdotto nuove opportunità fiscali e in parte modificato il calendario delle scadenze.
Con questa circolare riepiloghiamo le imminenti scadenze fiscali, con breve riepilogo dei principali adempimenti.
15 MAGGIO – TERMINE PER ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE DI CARTELLE E AVVISI DI PAGAMENTO
Tale definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-bis”) consente di versare le imposte dovute (con l’esclusione di interessi e sanzioni) per i carichi affidati all’Agente della Riscossione sino al 30 settembre 2017.
Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nel perimetro della definizione agevolata è possibile compilare il form per richiedere il prospetto informativo (http://www.entrateriscossione.it/RDC/richiestaPDA.action) in cui sono distinti i carichi definibili e quelli non definibili.
Per aderire alla definizione agevolata le modalità alternative sono le seguenti:
https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge2.do;
16 MAGGIO – VERSAMENTI IVA, RITENUTE D’ACCONTO, CONTRIBUTI INPS
Questa scadenza non ha subito modifiche ma, per completezza, è opportuno ricordare che in tale data dovranno essere effettuati:
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6004) e primo trimestre 2018 (codice tributo 6031).
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, e della prima rata dei contributi fissi Inps gestione commercianti.
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui redditi di lavoro autonomo.
31 MAGGIO – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA
Scade oggi il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati Iva relativi alle liquidazioni del primo trimestre 2018, sia per i soggetti mensili che trimestrali.
Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati. Si considerano tempestive le comunicazioni presentate per via telematica entro i termini prescritti e scartate, purchè ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
18 GIUGNO – VERSAMENTI IVA, RITENUTE D’ACCONTO, CONTRIBUTI INPS
Questa scadenza non ha subito modifiche ma, per completezza, è opportuno ricordare che in tale data dovranno essere effettuati:
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005).
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui redditi di lavoro autonomo.
18 GIUGNO – ACCONTO IMU E TASI
L’acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente (quindi quelle del 2017), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2018, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2017).
Scadenza | Parametri di calcolo | |
Acconto 2018 Imu | 18 giugno 2018 (il 16 cade di sabato) |
Aliquote 2017 |
Saldo 2018 Imu | 17 dicembre 2018 (il 16 cade di domenica) |
Aliquote 2018 (pubblicate entro 28 ottobre) |
È consentito il versamento in unica soluzione entro il 18 giugno (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l’anno in corso).
Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24. L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.
2 LUGLIO – VERSAMENTO IMPOSTE DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L’ANNO 2017
Le imposte possono essere versate in unica soluzione alla prima scadenza o in rate mensili di pari importo a far data dal 2 luglio (scadenza originaria: 30 giugno, ma cadendo di sabato viene spostata al primo giorno utile) o dal 30 luglio e fino al 16 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi. Nella tabella che segue si tiene anche conto delle possibili rateazioni e dei relativi interessi su di esse dovuti.
Titolari di partita Iva | ||||
Rata | Scadenza | Interessi | Scadenza con maggiorazione 0,4% | Interessi |
unica | 2 luglio 2018 | 0 | 31 luglio 2018 | 0 |
1 | 2 luglio 2018 | 0 | 31 luglio 2018 | 0 |
2 | 17 luglio 2018 | 0,18 | 20 agosto 2018 | 0,18 |
3 | 20 agosto 2018 | 0,51 | 18 settembre 2018 | 0,51 |
4 | 18 settembre 2018 | 0,84 | 16 ottobre 2018 | 0,84 |
5 | 16 ottobre 2018 | 1,17 | 16 novembre 2018 | 1,17 |
6 | 16 novembre 2018 | 1,50 |
Si segnala che manca ad oggi un provvedimento che proroghi le scadenze di versamento per taluni contribuenti (come accaduto negli anni scorsi a imprese e professionisti, nonché a soci di società, per effetto di una ritardata pubblicazione del pacchetto di provvedimenti necessari all’applicazione degli studi di settore) e che quindi tutti gli adempimenti sono inseriti nella tabella di cui sopra e considerati con le loro scadenze naturali.
Per le sole società di capitali (Srl, Spa) la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:
Si ricorda che entro il 2 luglio deve essere versata anche la tassa annuale di iscrizione in Camera di Commercio per le ditte individuali, società di persone (SNC, SAS) e società di capitali (SRL, SPA).
2 LUGLIO – TERMINE PER RIDETERMINARE IL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 1° GENNAIO 2018
La possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate consente la rideterminazione del costo/valore di acquisto delle quote/azioni al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo.
Questa opportunità è utile per coloro che prevedono l’ingresso di nuovi soci in Agenzia (con cessione di quote) o prevedono di cedere le proprie quote nella Società, riducendo così al minimo la tassazione sull’eventuale plusvalenza.
L’aliquota per la rivalutazione del costo è stata stabilita nella misura dell’8%. La rivalutazione può essere eseguita solo se le partecipazioni sono detenute alla data del 1° gennaio 2018, e consegue effetti se si redige un’apposita perizia di stima entro il 2 luglio 2018, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
L’ufficio fiscale FIAVET rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Fiavet Lazio
La Segreteria
Prot. 57/18 – news 26