Con la Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) viene introdotto un nuovo regime fiscale obbligatorio per le imprese minori ovvero quei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata: il regime “per cassa” in sostituzione del precedente regime “per competenza”.
Tale nuovo regime riguarda tutte le Agenzie Viaggi con volume d’affari IVA inferiore ai 400.000,00 €.
L’applicazione del regime per cassa diventa immediatamente operativo sin dal 1 gennaio 2017.
OPZIONI ALTERNATIVE
In alternativa al nuovo regime immediatamente operativo, è fatta salva la possibilità di scelta di 2 opzioni alternative:
I soggetti interessati potranno attribuire rilevanza, anziché al momento degli incassi e dei pagamenti, a quello della “registrazione” dei documenti, mantenendo in tal modo una situazione per certi versi assimilabile (ma non identica) a quella fondata sul precedente criterio di competenza: tale opzione ha vincolo triennale: tale opzione viene indicata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 11/E/2017 come da esercitarsi da parte delle agenzie viaggi;
I soggetti interessati potranno fuoriuscire dal regime di contabilità semplificata ed applicare la contabilità ordinaria: anche tale opzione ha vincolo triennale.
Tali opzioni alternative sono esercitabili tramite comportamento concludente (quindi senza necessità di comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate) e sono da esplicitare poi in sede di dichiarazione IVA annuale per l’anno 2017 (da presentarsi entro il 30 aprile 2018).
MODALITA’ DI CALCOLO DEL REDDITO COL NUOVO REGIME
Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2017, il reddito per le agenzie viaggi con volume d’affari inferiore ai 400mila euro e che non hanno optato per l’applicazione della contabilità ordinaria (seconda opzione alternativa) verrà determinato come segue:
I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In data 13/04/2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 11/E con i primi chiarimenti in merito al nuovo regime in oggetto.
In particolare il paragrafo 6.4.2 è dedicato in maniera specifica alle Agenzie di Viaggi: l’Agenzia delle Entrate comunica che, al fine di poter applicare i corretti criteri di determinazione del reddito secondo il principio di cassa, le Agenzie Viaggi debbano esercitare l’opzione prevista dal comma 5 dell’art. 18 del DPR 600/1973.
Tale opzione prevede che l’incasso o pagamento delle fatture contabilizzate si presume avvenuto all’atto della registrazione del documento contabile nei registri IVA.
In tal modo sarà possibile conciliare senza difficoltà la disciplina di determinazione dell’IVA con le esigenze dettate dal regime per cassa.
Tale opzione è esercitabile in sede di dichiarazione annuale IVA per l’anno 2017 (scadenza: 30/04/2018) ed è adottabile sin da subito nelle registrazioni contabili delle fatture relative al primo trimestre 2017, per le quali verrà quindi indicata come data di incasso o di pagamento la data di registrazione contabile delle stesse (senza quindi necessità di effettuare le registrazioni contabili degli effettivi incassi e pagamenti).
Cordiali saluti.
Fiavet Lazio
La Segreteria
Prot. 53/17 – News 34