COMPENSAZIONE CREDITO IVA : NUOVE REGOLE DAL 1° APRILE
Con il decreto legge 16 del 2/3/2012 meglio conosciuto come “decreto semplificazioni fiscali” è stata modificata la soglia per poter compensare liberamente il credito IVA.
Le regole che limitano la compensazione del credito IVA sono dettate dall’art. 10 del D.L. 78/2009 che si riepilogano di seguito in sintesi :
§ Compensazioni dei crediti Iva annuali o infrannuali di importo non superiore a 10mila euro : liberamente
§ Compensazioni dei crediti Iva annuali o infrannuali di importo superiore a 10mila euro, ma non a 15mila euro : è necessaria la presentazione preventiva della dichiarazione Iva annuale, ovvero dell’istanza, modello TR, per i crediti infrannuali
Ø Cosa cambia dal 1° Aprile 2012
L’importo del credito IVA liberamente compensabile (cioè senza aver presentato la dichiarazione IVA annuale o l’istanza di rimborso infrannuale) viene ridotto ad Euro 5.000,00.
Quindi i contribuenti che dispongono di un credito superiore a tale cifra e non hanno presentato la dichiarazione IVA autonoma possono compensare :
Ø Fino al 31/03/2012 crediti IVA per importi inferiori od uguale ad euro 10.000,00
Ø Dal 1° Aprile 2012:
a) Se hanno compensato un credito inferiore ad Euro 5.000,00 possono continuare a compensare sino al nuovo limite;
b) Se hanno compensato un credito pari o superiore ad Euro 5.000,00 non possono più compensare se non è stata presentata la dichiarazione IVA annuale.
Si riepilogano in sintesi Le nuove regole nella tabella seguente:
CREDITO IVA ANNUALE |
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COMPENSAZIONE LIBERA |
COMPENSAZIONE VINCOLATA |
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Fino ad euro 5.000,00 dall’1/1 dell’anno successivo |
Oltre Euro 5.000,00 e fino ad Euro 15.000,00 dal 16 del mese successivo all’invio della dichiarazione |
Oltre Euro 15.000,00 dal 16 del mese successivo all’invio della dichiarazione con apposizione del visto di conformità, ovvero la sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita la funzione di controllo contabile. |
Attenzione : Si precisa che non vi è alcun limite nell’utilizzare il credito Iva in verticale (ossia IVA su IVA) ma che la limitazione opera solo nell’ipotesi di utilizzazione del credito IVA in compensazione mediante Mod. F24, per il pagamento di altre imposte o contributi. |
Per opportuna conoscenza, inviamo in allegato il comunicato stampa e il provvedimento dell’ Agenzia Entrate n. 40186 del 16/03/2012.
Cordiali saluti.
Fiavet Lazio
La Segreteria
Prot. 116/12 – News 55 – dal sito www.fiavet.lazio.it
Roma, 2 aprile 2012
All. 1 news 55 – Provvedimento_40186.pdf
All. 2 – news 55 – Comunicato_13032012_compensazione_crediti_Iva.pdf